Sconto in fattura e cessione del credito per ristrutturazioni, come funziona?

Data: 14 gennaio 2021

Sconto in fattura e cessione del credito per ristrutturazioni, il caso

Sconto in fattura e cessione del credito sono due misure connesse al superbonus del 110% e non solo che hanno consentito di dire, non a torto, che è possibile eseguire lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico a costo zero. Sconto in fattura e cessione del credito, lo vedremo tra poco, sono misure che valgono anche in relazione alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione.

L'interesse per la misura, sicuramente meno allettante di quella prevista per il così detto 110, è comunque alto, considerato che a fino a tutto il 31 dicembre 2021 la detrazione per interventi di ristrutturazione è pari al 50% della spesa. Al riguardo ci scrive un nostro lettore: «Buongiorno amici di Condominioweb! Ho interessato un'impresa per lavori di manutenzione straordinaria della mia abitazione, opere che rientrano nella detrazione del 50% prevista dalla legge. L'impresa mi ha fatto un preventivo per le opere richieste di € 45.000,00 e proposto uno sconto in fattura per l'intero importo detraibile. In sostanza, dice l'impresa, loro mi faranno pagare € 22.500,00, il resto è scontato e lo recuperano sotto forma di credito d'imposta. È giusto così? Cioè è vero? Non è che a fine lavori può uscir fuori qualcosa di non previsto?»

Sconto in fattura e cessione del credito, che cosa sono?
Sconto in fattura e cessione del credito sono due misure previste dall'art. 121 del decreto Rilancio (già esistenti per l'ecobonus) che consentono a chi gode delle detrazioni fiscali indicate dal medesimo articolo di poterne usufruire in due particolari modalità. 

Lo sconto in fattura altro non è che una riduzione del corrispettivo dovuto al fornitore (chiaramente deve essere concordato, l'utente non può imporlo) «di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari». È il caso indicato dal nostro lettore. L'impresa ritiene, per utilizzare direttamente il credito d'imposta ovvero per cederlo, di effettuare uno sconto pari all'intero ammontare della detrazione (50%)? Allora il committente pagherà il 50% dei lavori.

Il meccanismo consente di evitare quell'esborso di denaro che sarebbe stato poi recuperato sotto forma di detrazione fiscale in quote annuali di pari importo per dieci anni. Sarà l'impresa ad utilizzare il credito d'imposta corrispondente alle medesime condizioni. Nulla vieta che lo sconto in fattura possa essere inferiore, in tal caso il credito d'imposta sarà corrispondente alla misura dello sconto. Alternativamente il contribuente può optare per «la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

In tal caso, salvo ipotesi di finanziamento da valutarsi di volta in volta, il contribuente deve corrispondere l'intero importo per i lavori da eseguirsi e maturato il diritto alla detrazione cederlo ad un terzo che ne potrà usufruire nella forma di credito d'imposta anche qui corrispondente alla detrazione maturata ed ancora sfruttabile.

Sconto in fattura e cessione del credito per ristrutturazioni, il meccanismo
Partiamo da un dato: non tutti gli interventi indicati dall'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi godono della possibilità di usufruire delle opzioni in esame. Il secondo comma lett. a) dell'art. 121 d.l. Rilancio circoscrivere l'opzione alle spese per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta della manutenzione ordinaria e straordinaria di parti comuni edifici in condominio e manutenzione straordinaria di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Per lo sconto in fattura il meccanismo è quello descritto dall'impresa al nostro lettore. È l'appaltatore sulla base di proprie valutazioni a proporla al committente. La misura è quella indicata, lo sconto, ai fini della detrazione, non può essere superiore al 50% dell'importo dei lavori detraibili.

Sconto in fattura e cessione del credito per ristrutturazioni, il calcolo e i limiti di spesa
Nel caso del nostro lettore, dunque, a fronte di € 45.000,00 di lavori preventivati, egli pagherà effettivamente € 22.500,00 e l'impresa potrà godere del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante in dieci rate annuali di pari importo, salvo ulteriore cessione, anche in un momento successivo. Unico limite: il credito d'imposta non usufruito in un anno non può essere portato negli anni successivi. Ricordiamo che per la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione è pari al 50% della spesa con un tetto massimo di € 96.000,00 per unità immobiliare.

La cessione del credito, dicevamo in precedenza, può essere esercitata dal contribuente al termine dei lavori e quindi a detrazione maturata, cioè dopo che egli ha versato gli importo alla ditta. Nel caso del nostro lettore, poiché l'importo dello sconto è pari al 50% della spesa e quindi all'intera detrazione, egli non potrà cedere alcunché. Se, per ipotesi lo sconto in fattura fosse stato del 30% dell'importo detraibile, egli avrebbe potuto cedere il restante 20%. La fruizione del credito d'imposta derivante dall'opzione della cessione è soggetta alle medesime condizioni e limiti previsti per il credito derivante da sconto in fattura.

Sconto in fattura e cessione del credito per ristrutturazioni, la durata dell'opzione
Il primo comma dell'art. 121 del Decreto Rilancio limita temporalmente la possibilità di optare per sconto in fattura e/o cessione del credito alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute negli anni 2020 e 2021. Come dire: salvo le ben note proroghe, ad oggi sconto in fattura e cessione del credito varranno per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Fonte: Condominioweb

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