Data: 6 ottobre 2020
Pubblicati i decreti ministeriali sulle asseverazioni, sui massimali di costo e sui limiti di congruità. Ecco cosa dovranno fare i tecnici abilitati.
Si sono fatti attendere ma sono finalmente arrivati i decreti ministeriali sui requisiti tecnici e le asseverazioni che riguardano il superbonus del 110%. I due provvedimenti del ministero dello Sviluppo Economico sono stati appena pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco le indicazioni per poter beneficiare della maxi-detrazione, della cessione del credito o dello sconto in fattura sui lavori di miglioramento energetico degli edifici.
I tecnici abilitati saranno tenuti:
- ad asseverare il rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 6 agosto scorso;
- ad asseverare la congruità delle spese sostenute rispetto ai massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento: significa che i costi dovranno essere pari o inferiori ai prezzi medi degli interventi eseguiti come dai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, o ai prezzi informativi dell’edilizia pubblicati da Dei.
In mancanza dei prezzari, il tecnico dovrà stabilire dei nuovi prezzi in modo analitico, ricorrendo anche ai «massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore», ad esempio, per metro quadro di copertura, per kWt di potenza termica o per kWe di potenza elettrica, che sono indicati all’allegato I del decreto requisiti. Questi massimali sono comunque sempre utilizzati quando l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, come nel caso degli impianti di climatizzazione.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere trasmessa all’Enea una copia di questa asseverazione.
I nuovi requisiti tecnici, i limiti di spesa assoluti e i limiti di congruità dovranno essere applicati anche per gli interventi relativi:
- al risparmio energetico qualificato, con ecobonus al 50-65-70 e 75%, tranne per quelli che vengono effettuati congiuntamente con gli interventi sismici;
- al bonus facciate del 90%, se gli interventi incidono da un punto di vista termico o per più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per i quali è obbligatoria la comunicazione all’Enea.
Per quanto riguarda, invece, il sismabonus, non sono previsti limiti di congruità, nemmeno se l’agevolazione arriva al 110%. Nessun massimale di costo, inoltre, per i lavori di riduzione del rischio sismico congiunto al risparmio energetico, detraibili all’80%, all’85% se la riduzione del rischio è di almeno di 2 classi, o al 110%.
I massimali di costo si intendono al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari di installazione e messa in opera delle tecnologie.
Fonte: Laleggepertutti.it
Articoli sullo stesso argomento:
- Superbonus 110%, ecobonus e bonus facciate: ufficiali i requisiti tecnici per la riqualificazione energetica
- Superbonus 110%: i requisiti tecnici per gli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio
- Requisiti tecnici e Asseverazioni, in vigore i DM attuativi del superbonus 110%
- Superbonus 110%, ora c'è tutto! Decreto Prezzi Requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni in Gazzetta Ufficiale